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L'art 769 del Codice Civile definisce la donazione immobiliare come:
il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stesssa un'obbligazione.
Da tale articolo si evince quindi come nel contratto di Donazione siano presenti due soggetti:
- Il primo che viene definito donante, ovvero il soggetto che cede il bene;
- Il secondo che viene definito donatario, ovvero il soggetto al quale viene fatta la donazione.
La donazione quindi è un atto di liberalità, caratterizzato da due elementi essenziali:
- lo spirito di liberalità (animus donandi) di colui che dona. Lo spirito di liberalità si ha quando vi è coscienza in capo al donante di compiere un atto di attribuzione patrimoniale pur non essendovi obbligato.
- l'arricchimento di colui che riceve la donazione, il donatario. È necessario che si verifichi contemporaneamente l'impoverimento di un soggetto, il donante, è l'arricchimento di un altro, il donatario.
Nonostante sia normata all'interno del libro delle successioni, la donazione è un contratto. Questa collocazione è giustificata dall'applicazione alla donazione di principi propri del testamento, quale, per esempio, la prevalenza della volontà del donante. In mancanza di norme specifiche, si applicano alla donazione le disposizioni sui contratti.
Le donazioni possono essere dispositive o ad effetti obbligatori.
Le prime sono quelle mediante cui si trasferisce un diritto suscettibile di valutazione patrimoniale (c.d. donazione traslativa), quelle con cui si fa sorgere in capo ad altri un diritto su una cosa propria a titolo gratuito (c.d. donazione costitutiva) e quelle attraverso cui si rinuncia ad un diritto, reale o di credito, in favore del donatario.
Sono, invece, donazioni ad effetti obbligatori quelle che hanno ad oggetto l'assunzione di un'obbligazione (di dare, di fare o di non fare).
Tornando alla compravendita o alla concessione di mutui che hanno come oggetto beni di provenienza donativa, il problema che emerge è quello dell’impugnabilità della donazione da parte degli erede legittimari del donante ovvero di coloro che non hanno beneficiato della donazione. In altre parole, la donazione potrebbe aver leso il diritto degli altri eredi ad avere una quota di patrimonio, che comprende il bene donato.
Per questo motivo, qualora vi fosse l'intercessione di un istituto di credito in una pratica di compravendita che interessi un bene di provenienza donativa, la stipula di una specifica polizza assicurativa risulta essere obbligatoria.
È in questa fattispecie che i prodotti presenti sul sito diventano quindi la soluzione alle tue esigenze assicurative.
Troverai due prodotti:
- DONAZIONE FACILE, dedicato alle compravendita di beni donati. La polizza può essere stipulata o dal venditore o dall'acquirente sia in presenza che in assenza di mutuo;
- BANCA DONATARIO, dedicato al donatario che va ad ipotecare il bene che gli è stato donato.
Con il primo prodotto si scongiura il rischio della restituzione dell’immobile all’erede legittimario del donante e, per la banca, il rischio di cancellazione dell'ipoteca gravante su quell’immobile.
Con il secondo, la banca è indennizzata dal rischio di perdere la garanzia ipotecaria a seguito dell'esercizio di un'azione di riduzione ex art. 561 c.c.
Le polizze sulla donazione non hanno una durata stabilita, la tutela sarà attiva fino alla prescrizione del diritto del legittimario di richiedere la restituzione dell’immobile.
Inoltre, la durata rimane invariata a seguito di eventuali trasferimenti successivi dell’immobile o del mutuo ipotecario: la copertura si trasferisce in modo gratuito a favore di successivi acquirenti dello stesso e dei rispettivi creditori ipotecari.
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